Art. 149.
(Valori limite di esposizione e valori di azione).

      1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

          a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2;

          b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s2.

      2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

          a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s2;

          b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.